Male worker in blue jumpsuit and white hardhat operating lathe m

Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 definisce come “attrezzatura di lavoro” qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

È obbligo del Datore di lavoro (art. 70, comma 1, D.Lgs 81/08) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Molte macchine in uso sono state progettate e costruire in assenza di disposizioni legislative di cui al comma 1 (prive della marcatura CE). Per questa categoria di macchine il Datore di lavoro deve rispettare l’art.70, comma 2, del D.Lgs 81/08, il quale specifica che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V.

Il servizio offerto da Outlink per la messa in sicurezza delle macchine in uso prevede le seguenti attività:

  • Censimento delle macchine in azienda per determinare se sono ante o post marcatura CE, se sono accompagnate dalla necessaria documentazione e se hanno subito modifiche tali da richiedere una nuova marcatura CE;
  • Verifica della conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del D. Lgs 81/2008 delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative (art. 70 del D. Lgs 81/2008);
  • Valutazione dei rischi delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08 in conformità alle norme armonizzate applicabili;
  • Redazione del manuale d’uso e manutenzione per le attrezzature di lavoro prive delle istruzioni originali;
  • Redazione Attestazione di Conformità ai requisiti di sicurezza dell’allegato V.