Il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 23 maggio 2023 e che abroga e sostituisce la Direttiva 2001/95/CE, sarà applicato dal prossimo 13 Dicembre, data dalla quale tutti i prodotti immessi sul mercato dovranno obbligatoriamente esservi conformi.
IL CONTESTO
Questo nuovo atto legislativo si inserisce a pieno titolo nel New Legislative Framework, adottato nel 2008, alla base del quale si ritrovano i principi di maggiore sorveglianza del mercato, più chiaro accreditamento degli enti notificati, maggior qualità nella valutazione della conformità e, in generale, un tentativo di incremento nella fiducia verso la marcatura CE. Il legislatore ha posto come obiettivo principe “migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori”.
In quanto Regolamento, dal 13 Dicembre 2024 il 2023/988 entrerà pienamente in vigore in tutta la Comunità Europea, senza la possibilità di recepimento con limitazioni o modifiche da parte degli Stati Membri, consentendo una concreta uniformità all’interno dell’intera Comunità Europea.
Si applicherà, in modo orizzontale, a tutti i prodotti immessi sul mercato che non rientrino nel campo di applicazione di altri atti legislativi dell’Unione (e.g. la Direttiva Giocattoli) e che ne disciplinano la sicurezza, o per gli aspetti non specificatamente regolati dai suddetti atti legislativi.
LE NOVITÁ
Il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 segna un passo in avanti significativo nella sicurezza dei prodotti:
- introducendo l’obbligo di costituzione del fascicolo tecnico dei prodotti (art. 9);
- ampliando la definizione di “prodotto sicuro”, che include ora la considerazione dei rischi legati all’interazione del prodotto in oggetto con altri prodotti (e.g. contaminazione del prodotto da parte del packaging);
- inserendo l’obbligo di identificazione del fabbricante e del suo indirizzo (postale ed elettronico) nell’etichettatura;
- ponendo particolare enfasi sulla sicurezza dei soggetti vulnerabili (bambini, persone con disabilità e anziani), facendo quindi luce su zone d’ombra lasciate dalla Direttiva 2001/95/CE;
- identificando e definendo gli obblighi di tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di produzione e distribuzione;
- implementando il Safety Gate, un portale on-line per la segnalazione, da parte degli utilizzatori, delle non conformità dei prodotti
IMPATTO SUI PRODOTTI
L’impatto principale ricercato dal legislatore sui prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati, sarà relativo alla sicurezza; gli aspetti che dovranno infatti essere verificati dal fabbricante sono relativi a:
- le caratteristiche del prodotto, tra cui la progettazione, la composizione del prodotto e dell’imballaggio (si veda nello specifico il Regolamento (UE) 1907/2006 REACH), le istruzioni di assemblaggio, utilizzo e manutenzione;
- la presentazione del prodotto, la sua etichettatura (compresa l’indicazione dell’età di idoneità per i bambini) e le avvertenze;
- le categorie di consumatori che ragionevolmente possono utilizzare il prodotto, considerando quindi i rischi legati all’utilizzo del prodotto da parte di bambini, persone con disabilità e anziani;
- l’aspetto del prodotto, che potrebbe indurre il consumatore ad utilizzare il prodotto in modo difforme dall’utilizzo per cui viene venduto.
Per adeguare i prodotti al Regolamento (UE) 2023/988, dovranno essere riportate nell’etichetta identificativa almeno le seguenti informazioni:
- numero di tipo, di lotto, o di serie che consentano la rintracciabilità;
- denominazione del fabbricante e relativo indirizzo postale ed elettronico;
- denominazione dell’importatore e relativo indirizzo postale ed elettronico.
IMPATTO SULLE AZIENDE
Il fabbricante, formalmente riconosciuto come la persona fisica o giuridica che immette nel mercato un prodotto con il proprio nome o marchio (anche prodotti di merchandising) o che attua una modifica sostanziale dello stesso, deve garantire la conformità dei prodotti eseguendo la valutazione del rischio, eventuali ed opportune verifiche di sicurezza e redigendo la documentazione tecnica, la quale dev’essere conservata per 10 anni.
Al fine di garantire concretamente la sicurezza dei prodotti messi a disposizione sul mercato, anche l’importatore, in accordo con l’indirizzamento preso dal legislatore con il New Legislative Framework e il Regolamento (UE) 2019/1020, ricopre un ruolo fondamentale; deve infatti assicurarsi che il prodotto sia conforme e che il fabbricante si sia adeguato alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2023/988. Qualora avesse motivo di credere che il prodotto non sia conforme, deve informare le Autorità di vigilanza (Camera di commercio, Guardia di Finanza etc).
L’importatore deve inoltre assicurarsi che le istruzioni e le informazioni di sicurezza siano fornite in una lingua riconosciuta dallo Stato membro nel quale il prodotto è commercializzato.
Come il fabbricante, anche l’importatore deve mantenere la documentazione tecnica dei prodotti per almeno 10 anni.
Anche i distributori, come gli importatori, devono verificare che i soggetti più in alto nella catena di fornitura del prodotto abbiano rispettato le prescrizioni del Regolamento (UE) 2023/988.
Un’ulteriore novità di notevole impatto è relativa ai fornitori di logistica (nei quali sono inclusi i venditori online), i quali saranno considerati responsabili della sicurezza dei prodotti in particolar modo relativamente alla sicurezza del packaging e all’adeguatezza dell’etichettatura.
LE SANZIONI
All’articolo 44, il Regolamento (UE) 2023/988 specifica che le sanzioni siano definite dagli Stati membri e notificate entro il termine del periodo transitorio (13 Dicembre 2024), ma che siano sempre efficaci proporzionate, e dissuasive.
Nel caso specifico italiano, il D.lgs 157 del 12 Ottobre 2022, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1020 in materia di vigilanza del mercato, specifica già sanzioni da 10.000 a 60.000 Euro per l’operatore economico che:
- non fornisce all’Autorità competente la Dichiarazione di Conformità alla normativa armonizzata (e.g. Regolamento REACH);
- non fornisce adeguata documentazione tecnica (e.g. Fascicolo Tecnico, rapporti di prova), a seguito di richiesta motivata, da parte dell’Autorità competente;
- importa un prodotto non conforme e lo immette ugualmente nel mercato;
- non appone il proprio nome/denominazione commerciale/marchio registrato, indirizzo postale o indirizzo elettronico;
- non indica il paese di produzione del prodotto (Made in …).
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